Tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, che assumono
lavoratori a tempo determinato spesso si chiedono se ci sono sgravi contributivi applicabili in quanto compatibili con un rapporto di lavoro non stabile.
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di fruire di agevolazioni all’assunzione nel caso in cui sussistano determinati requisiti o specifiche finalità. Alcune sono soggette a specifici limiti di importo massimo esonerabile, altre si applicano anche ai contributi INAIL: tutti criteri, questi, da considerare per valutarne la convenienza quando ad esempio si tratta di livelli stipendiali o tariffe assicurative particolarmente elevati.
Assunzione per sostituzione
I datori di lavoro possono effettuare una assunzione a termine per la sostituzione di un altro dipendente già in forza che debba assentarsi con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Presupposto imprescindibile è l'equivalenza oraria delle prestazioni: l’orario di lavoro del sostituto o la somma degli orari di lavoro svolti dai sostituti non può superare quello dell’unità sostituita.
N.B. E’ anche ammessa la sostituzione di un'apprendista con un lavoratore qualificato.
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La legge prevede un contenuto minimo del contratto a termine con causale per sostituzione:
1. data di inizio del rapporto di lavoro;
2. causale dell’assenza: generalità del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (non è necessario indicare nello specifico il motivo dell’assenza);
3. il nominativo del lavoratore assente;
4. la data di cessazione del contratto a termine (che potrà essere modificata in caso di prosecuzione dell’assenza del lavoratore sostituito).
Al ricorrere di questa fattispecie di contratto a termine, finalizzato alla sostituzione di un lavoratore assente:
- non è dovuto il contributo addizionale, nella misura dell’1,40%, previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato;
- il lavoratore assunto non viene computato ai fini della verifica del superamento dei limiti quantitativi per il ricorso ai contratti a termine, pari al 20% rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’inizio dell’anno al quale si riferiscono le assunzioni o al numero diverso (maggiore o minore) individuato dalla contrattazione collettiva.
Le aziende che occupano meno di 20 dipendenti hanno diritto ad applicare uno specifico sgravio contributivo se assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per sostituire dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.
A tal fine il datore di lavoro deve essere in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro.
L’assunzione agevolata deve essere finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti per:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità;
- congedo parentale;
- congedo per malattia del figlio di età non superiore a un anno.
L’esonero contributivo è applicabile nella misura del 50% sui contributi previdenziali e sul premio INAIL e non è dovuto il contributo addizionale, nella misura dell’1,40%, previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato.
Over 50 e donne
I datori di lavoro che assumono a termine possono fruire dello sgravio contributivo introdotto dalla legge Fornero (
art. 4, commi 8-11,
legge n. 92/2012) per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, sia donne che uomini, e di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
- impiegate in settori caratterizzati da una marcata disparità di genere (tra cui agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA. Rientrano, invece, tra le professioni incentivate la conduzione di veicoli e macchinari, le attività di progettazione, la direzione d’azienda e molte lavorazioni artigianali).
L’assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il calcolo incrementale va riferito all’intera organizzazione datoriale e non con riferimento alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Assunzione di percettori di assegno di inclusione
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro. Per la legittima spettanza del beneficio occorre che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia già percettore dell’assegno di inclusione.
La nuova assunzione deve comportare l’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informative per l'inclusione sociale e lavorativa. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo.
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul portale istituzionale nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all’agevolazione.
Decontribuzione Sud
Una nuova forma di decontribuzione parziale è prevista a favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede in aree svantaggiate.
L’agevolazione si applica ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede di lavoro nelle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
L’esonero e` pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi Inail e riguarda i contratti di lavoro dipendente nuovi e già in corso. La misura dell’incentivo si riduce al:
- 20% dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
- 10% dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029
Donne vittime di violenza
Lo sgravio totale, entro il tetto di 8.000 euro annui, spetta per un periodo pari a 12 mesi se l'assunzione è effettuata a tempo determinato, anche in somministrazione.
Ad essere assunta deve essere una donna in stato di disoccupazione (avendo presentato la dichiarazione di Immediata Disponibilità), beneficiaria del Reddito di libertà, residente in Italia, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria, in possesso di regolare permesso di soggiorno.